Per l’ordinamento pubblico è “occasionale” il lavoro fino a 5.000 euro all’anno, mentre per l’Inpgi/2 è occasionale quello fino a 1.500 euro all’anno. L’attività pubblicistica “non occasionale” per conquistare il diritto all’iscrizione nell’Albo (40 articoli in due anni secondo il Cnog) è compresa, sotto il profilo economico, nel concetto quantitativo del “lavoro occasionale” sia dello Stato sia dell’Inpgi/2, quando il compenso biennale corrisponda al 25 per cento dei minimi del Tariffario stabilito ogni anno dal Consiglio nazionale dell’Ordine.
1) Chi è il giornalista pubblicista.
Dice l’articolo 1 (IV comma) della legge n. 69/1963: <Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi>. La Corte di Cassazione (Cass. pen., 2 aprile
L’articolo 35 della legge citata disciplina le <modalità d’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti> e precisa che <la domanda deve essere corredata.....anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni>. L’articolo 34 del Regolamento per l’esecuzione della legge professionale (Dpr n. 115/1965) precisa che <ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall’articolo 35 della legge deve contenere elementi circa l’effettivo svolgimento dell’attività giornalistica nell’ultimo biennio>.
L’articolo 34 del Regolamento detta norme: a) per chi esplica la propria attività con corrispondenze e articoli non firmati (l’attestazione del direttore in questo caso è fondamentale); b) per i collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali; c) per i telecinefotoperatori. L’articolo 34 del Regolamento afferma, infine, nell’ultimo comma: <Il Consiglio regionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all’esercizio della attività giornalistica da parte degli interessati>.
L’aspirante pubblicista:
a) è normalmente una persona che esercita altre professioni o impieghi. E’ una persona, cioè, che non può svolgere in esclusiva la professione di giornalista, caratteristica quest’ultima del giornalista professionista;
b) condizione per l’iscrizione è l’aver svolto per due anni un’attività giornalistica non occasionale e retribuita regolarmente;
b) l’attività giornalistica consiste in scritti, articoli, corrispondenze su giornali e periodici (la legge non parla di tirature, aree diffusionali, corpo redazionale, etc.);
c) i certificati rilasciati dai direttori (delle pubblicazioni) devono comprovare l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni;
d) la domanda deve essere corredata dai giornali e periodici con gli scritti, gli articoli e le corrispondenze (anche non firmati). Il Regolamento aggiunge che la documentazione deve contenere elementi circa l’effettivo svolgimento dell’attività giornalistica nell’ultimo biennio.
2) La retribuzione dell’aspirante pubblicista.
Il problema dell’iscrizione all’elenco pubblicisti, sotto il profilo della retribuzione, è stato affrontato due volte dalla Corte costituzionale con una sentenza e con un’ordinanza:
sentenza 21-23 marzo 1968 n. 11
a) <L’appartenenza all’Ordine non è condizione necessaria per lo svolgimento di un’attività giornalistica che non abbia rigorosa caratteristica di professionalità>.
b) <L’esperienza dimostra che il giornalismo, se si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l’opera quotidiana dei professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali>.
c) <Del pari non fondata è la questione relativa al primo comma dell’articolo 35, impugnato nella parte in cui stabilisce che al fine dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti il richiedente deve offrire la dimostrazione di aver svolto attività retribuita da almeno due anni. Il timore espresso dal giudice a quo che questa norma consenta un sindacato sulle pubblicazioni non ha ragione di essere, perché la certificazione dei direttori e la esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo al fine di consentire che venga accertato se l’attività sia stata esercitata né occasionalmente né gratuitamente e per il tempo richiesto dalla legge, e non anche allo scopo di imporre o di permettere una valutazione di merito capace di risolversi, come afferma l’ordinanza, in “una forma larvata di censura ideologica”>.
ordinanza 6-18 luglio 1989 n. 420:
<E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 35 legge 3 febbraio 1963 n.
Considerazioni sulla sentenza e sull’ordinanza della Corte costituzionale. La Corte costituzionale dice:
a) che il Consiglio non può svolgere alcun sindacato sulle pubblicazioni e alcuna valutazione di merito sugli scritti;
b) che la certificazione dei direttori (che abbraccia anche la regolare retribuzione) e la esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo al fine di consentire che venga accertato se l’attività sia stata esercitata né occasionalmente né gratuitamente;
c) che il requisito della regolare retribuzione non postula una valutazione discrezionale dell’Ordine essendo questo tenuto all’adempimento secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell’esperienza.
Questi sono i tre punti centrali della sentenza e dell’ordinanza, che integrano la legge istitutiva dell’Ordine e il suo regolamento di esecuzione. Le pronunce della Corte costituzionale hanno la stessa incidenza della legge.
Le conseguenze:
1) dalla lettera b) si capisce nettamente che il Consiglio ha un potere meramente ricognitivo e che l’attività giornalistica non deve essere né occasionale né GRATUITA (la retribuzione può, quindi, variare da una lira a un massimo indefinito). All’aspirante pubblicista non si applica il TARIFFARIO. Il TARIFFARIO, è evidente, vale a valle, cioè per chi è già professionista o pubblicista.
3) Non è obbligatorio rispettare i minimi tariffari del Cnog.
Il pretore di Vasto, con sentenza n. 87 del 4 giugno 1993 (pubblicata nel Bollettino dell’Uspi), ha esaminato la legittimità delle pattuizioni individuali, che prevedano per le collaborazioni professionali compensi inferiori a quelli stabiliti dal tariffario approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Il pretore ha osservato che l’articolo 2233 del Codice civile, in tema di prestazioni a carattere intellettuale, stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe e gli usi, è determinato dal giudice previo parere del competente Ordine professionale. In presenza di pattuizioni definite tra le parti e, quindi, ricorrendo il primo dei criteri previsti dall’articolo 2233, si rende necessario, ad avviso del pretore, determinare se tali pattuizioni debbano considerarsi nulle per contrasto con norme imperative di legge che stabiliscono minimi di tariffa inderogabili. In tema di compensi professionali, la giurisprudenza della Corte di Cassazione -ha rilevato il pretore - sancisce che la semplice previsione di minimi tariffari non di per sé sufficiente a comportarne l’inderogabilità, stante il principio della libera negoziabilità del compenso sancito dal Codice civile. L’inderogabilità del tariffario potrebbe infatti conseguire solo dal recepimento dello stesso nell’ambito di specifiche disposizioni di legge. Ne deriva, ad avviso del pretore, che il tariffario adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, non essendo recepito in alcun atto formale o sostanziale di legge, può essere legittimamente derogato in pejus nell’esercizio della libera volontà delle parti stipulanti il compenso.
4) Sentenze che fissano <comuni regole probatorie e criteri desumibili dalle normali regole dell’esperienza>:
a) devono essere ritenuti validi anche articoli pubblicati su modesti periodici (Corte Appello Napoli, 27 gennaio
b) <Gli Ordini professionali nell’esaminare le istanze di iscrizione ai relativi albi devono solo verificare se l’aspirante sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge senza operare alcuna valutazione del pubblico interesse ad accogliere la domanda...> (Consiglio di Stato, sezione VI, 9 giugno 1986, n. 432).
c) <Il collaboratore del <Foro italiano>, che abbia prestato continuativamente la propria opera retribuita per almeno due anni, ha diritto alla iscrizione nell’albo dei giornalisti pubblicisti; è, pertanto, illegittima la deliberazione del Consiglio dell’Ordine che ne rifiuti l’iscrizione> (Tribunale Bari, 3 aprile
d) l’attività di pubblicista può essere esercitata dai pubblici dipendenti (Tar Lombardia, sez. I, 12 dicembre 1986, n. 961).
e) <L’illegittimo rifiuto della domanda di iscrizione all’albo professionale comporta la responsabilità del Consiglio dell’Ordine per i danni subiti dal professionista a seguito della mancata iscrizione> (Trib. Roma, 3 febbraio
f) La qualità di proprietario dl un periodico non è incompatibile con quella di giornalista. La prima sezione del Tribunale Civile e Penale di Venezia, con sentenza n.1413 del 6 maggio
<.... premesso che non è più controversa la sussistenza del requisito dello svolgimento da parte del G. dl attività giornalistica retribuita da almeno due anni, in ordine all’altro requisito della "non occasionalità" della prestazione - che è evidentemente cosa diversa dall'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività giornalistica - osserva il Tribunale che nessuno degli elementi addotti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine appare idoneo a giustificare l'esclusione. Ed invero, come la qualità di proprietario della testata non è incompatibile con 1a qualità di giornalista, a prescindere dal tempo ad esse in concreto dedicato, così la misura della retribuzione (purché effettiva e documentata, come nella fattispecie), la frequenza della pubblicazione e il contenuto degli articoli nulla hanno a che vedere con la continuità o meno dell'attività, la quale postula unicamente un impegno costante nel tempo, concretantesi in pubblicazioni di qualsivoglia contenuto e frequenza. Quanto al lavoro svolto dal ricorrente, è indubbio che esso, ancorché pubblicato su di una rivista trimestrale, non è limitato alla stesura materiale del testo, ma presuppone tutta una attività diretta alla ricerca e alla raccolta di dati materiali e notizie, inconciliabile con l'asserita occasionalità della prestazione. La serietà e continuità dell'impegno del G. nel settore della divulgazione culturale e dell'attualità emergono del resto inequivocabilmente dall'elevato numero degli articoli pubblicati in un arco di tempo molto superiore al richiesto biennio>.
g) <L’indagine del Consiglio può estendersi ad attività eventualmente esplicata dall’interessato anche in epoca precedente all’ultimo biennio> (Consiglio di Stato, 10 aprile 1969, sentenza n. 207).
6. Il lavoro fino a 5mila euro è occasionale ed è privo dell’obbligo d’iscrizione alla gestione separata Inps. Questo principio vale anche per l’Inpgi/2.
Il comma 2 dell’articolo 44 della legge n. 326/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) dice: “A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata (Inps, ndr) di cui all'articolo 2 (comma 26) della legge 8 agosto 1995 n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”. Questa legge in sostanza definisce, come la “riforma Bagi”, il concetto di “lavoro occasionale”, che è quello prefigurato da un compenso annuo fino a 5mila euro. L’Inps finora, comunque, aveva escluso che il lavoro occasionale inglobasse l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata. I confini ora tracciati sono netti. La nuova normativa è applicabile anche all’Inpgi, ente sostitutivo dell’Inps, in virtù del punto 4 dell’articolo 76 della legge 388/2000: “Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive". L’Inpgi da poco tempo accorda un trattamento “ridotto” a coloro che percepiscono compensi complessivi fino a 1.500 euro all’anno. Non basta.
Con parere n. 881/1998, emesso su richiesta del Ministro del Lavoro, il Consiglio di Stato (adunanza II sezione) ha fissato questo principio: “Non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti iscritti nell'Albo che esercitano un'attività professionale in maniera occasionale……. il requisito per la tutela previdenziale obbligatoria non è la mera iscrizione nell'albo o nell'elenco professionale, ma è dato dallo "svolgimento" effettivo dell' attività di libera professione senza vincolo di subordinazione". Il Ministero del Lavoro aveva posto il quesito il 13 maggio 1998, allegando l'avviso del Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato) espresso con nota n. 134012 del 9 aprile 1998. Si legge nel parere: “Il Ministero (del Lavoro) esprime l'avviso, in linea con il Ministero del Tesoro, che l'attività professionale occasionale non genera l'obbligo di iscrizione”. Il Consiglio di Stato, quindi, ha accolto l’impostazione dei due Ministeri.
Per completezza informativa va segnalato che l’articolo 61 (comma 2) del Dlgs n. 276/2003 (”Riforma Biagi”) considera lavoro occasionale quel rapporto di lavoro la cui durata complessiva non sia superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con un medesimo committente “ salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro”. Quando il compenso supera i 5mila euro “trovano applicazione le disposizioni relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa”. Sul rovescio, quindi, si può dire che è occasionale il lavoro retribuito complessivamente fino a 5mila euro all’anno. Dal campo di applicazione dell’articolo 61 della “riforma Biagi”, dice il comma 3 di questo articolo, “sono escluse le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”. E’ evidente che nel nostro caso, quando si discute di professioni intellettuali, si parla soltanto dei giornalisti professionisti, cioè di coloro che hanno sostenuto l’esame di Stato “per l'abilitazione all'esercizio professionale” e che “esercitano in modo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista”. “L'esperienza dimostra che il giornalismo, se si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera quotidiana del professionisti” (sentenza n. 11/1968 Corte costituzionale). Dai contratti a progetto, quindi, sono esclusi i giornalisti professionisti, ma non i pubblicisti
Non è possibile, sotto il profilo dell’articolo 3 della Costituzione, che le gestioni separate dell’Inps e dell’Inpgi abbiano regole contrastanti tali da creare disuguaglianze economiche e attentati alla pari dignità sociale dei cittadini (si veda sul punto la sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale in www.odg.mi.it/437articolo.htm). Dopo la sentenza n. 5280/2003 del Tar Lazio (in www.odg.mi.it/inpgi%2Dfieg0%2D1.htm), l’Inpgi è maggiormente tenuto a rispettare le regole che sono dell’Inps (punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000). Il Tar Lazio ha deciso che l'esercizio da parte dell'Inpgi della potestà di autonomia normativa, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), ''richiede il coordinamento specifico con le norme generali che regolano il sistema contributivo e delle prestazioni previdenziali''. La sentenza del Tar Lazio riflette il principio fissato nella sentenza n. 15/1999 della Corte costituzionale: “La garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell’ente quanto piuttosto all’esercizio delle sue funzioni. In tal senso il legislatore delegato ha recepito la formulazione della norma delegante inserendo tale garanzia nella disposizione che disciplina la gestione degli enti privatizzati (art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994). Ma anche se, considerando isolatamente i singoli segmenti della formula normativa adottata dal legislatore, si intendesse l’autonomia organizzativa come elemento del tutto distinto dalla organizzazione della gestione amministrativa e contabile, riferita quindi alla struttura dell’ente ed alla composizione dei suoi organi, essa non implicherebbe un’assoluta libertà di configurare le strutture dell’ente e non escluderebbe l’eventuale indicazione di limiti entro i quali l’autonomia debba essere esercitata”. Il punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000 in effetti fissa dei paletti: l’esercizio da parte dell'Inpgi della potestà di autonomia normativa, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 388/2000, ''richiede, (come afferma il Tar Lazio, ndr), il coordinamento specifico con le norme generali che regolano il sistema contributivo e delle prestazioni previdenziali''. L’ordinamento generale statale non può trattare “in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali” perché se ciò dovesse accadere tale comportamento si tradurrebbe in una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, mentre “l’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi” (sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale). I cittadini non possono avere più diritti o meno diritti in quanto iscritti o non iscritti a un Albo professionale. Il discorso della Consulta è limpido e non crea perplessità.
7) Conclusioni. Per l’ordinamento pubblico è “occasionale” il lavoro fino a 5.000 euro all’anno, mentre per l’Inpgi/2 è occasionale quello fino a 1.500 euro all’anno. L’attività pubblicistica “non occasionale” per conquistare il diritto all’iscrizione nell’Albo (40 articoli in due anni secondo il Cnog) è compresa, sotto il profilo economico, nel concetto quantitativo del “lavoro occasionale” sia dello Stato sia dell’Inpgi/2, quando il compenso biennale corrisponda al 25 per cento dei minimi del Tariffario stabilito ogni anno dal Consiglio nazionale dell’Ordine.
Tirando le somme, possiamo dire che, per l’ordinamento pubblico, è “occasionale” il lavoro fino a 5.000 euro all’anno, mentre per l’Inpgi/2 è occasionale quello fino a 1.500 euro all’anno. L’attività pubblicistica “non occasionale” per conquistare il diritto all’iscrizione nell’Albo (40 articoli in due anni secondo il Cnog) è compresa, sotto il profilo economico, nel concetto quantitativo del “lavoro occasionale” sia dello Stato sia dell’Inpgi/2, quando il compenso biennale corrisponda al 25 per cento dei minimi del Tariffario stabilito ogni anno dal Consiglio nazionale dell’Ordine.
L’iscrizione del pubblicista nell’Albo è sottoposta a revisione. Può mantenere l’iscrizione a patto che svolga attività giornalistica “non occasionale”. Che si intende per “attività non occasionale”? Che continui a scrivere 40 articoli in un biennio, cioè venti articoli all’anno, meno di due articoli al mese. Le regole vengono dal Consiglio nazionale, organo supremo su questo terreno. Si sa che nessuna azienda rispetta i minimi non vincolanti del Tariffario del Cnog. Vale quello che ha scritto il pretore di Vasto: “L’inderogabilità del tariffario potrebbe infatti conseguire solo dal recepimento dello stesso nell’ambito di specifiche disposizioni di legge. Ne deriva, ad avviso del pretore, che il tariffario adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, non essendo recepito in alcun atto formale o sostanziale di legge, può essere legittimamente derogato in pejus nell’esercizio della libera volontà delle parti stipulanti il compenso”.
C’è da sperare che diventi legge la proposta presentata il 7 aprile 2004 alla Camera dall’onorevole Marco Rizzo (PdCI), che all’articolo 2 dice: “Ai giornalisti liberi professionisti è riconosciuto un trattamento economico che tenga conto del diritto all'assistenza e alla previdenza previsti per l'intera categoria dei giornalisti attraverso voci aggiuntive a carico degli editori nella determinazione del compenso. Il tariffario minimo dovrà essere parametrato al costo per gli editori dei giornalisti assunti. La determinazione del compenso viene definito attraverso apposito Tariffario dei compensi minimi concordato fra le parti sociali, sindacati di categoria, associazioni imprenditoriali e l'Ordine professionale”.




