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Mercoledì 18 Luglio 2007 16:15

Cittadino egiziano direttore responsabile di una testata giornalistica

Scritto da  Flip

Cittadino egiziano direttore responsabile  di una testata giornalistica:
dovrà decidere la Corte costituzionale

 

La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968 n. 11), ha già deciso che i cittadini stranieri (che oggi sono solo gli extracomunitari) possono esercitare la professione giornalistica  in Italia, quando  agli stessi "sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana".

Il  Tribunale ha sospeso il procedimento di registrazione e ha rimesso gli atti alla Consulta "affinché si pronunzi sulla compatibilità dell'articolo 3 della legge 47/1948 sulla stampa, nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico, con gli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione delle Repubblica Italiana".

 

 

Milano, 7 febbraio 2004. La Corte costituzionale è stata chiamata dalla III sezione civile del Tribunale  (presidente Gabriella d'Orsi) a pronunciarsi sul diritto di un cittadino egiziano ad assumere la veste di direttore responsabile di una pubblicazione destinata alla comunità nordafricana residente in Lombardia. Oggi soltanto i cittadini dei Paesi della Ue possono assumere la veste di direttore responsabile di una testata giornalistica. Il  Tribunale pertanto ha sospeso il procedimento di registrazione e ha rimesso gli atti alla Consulta "affinché si pronunzi sulla compatibilità dell'articolo 3 della legge 47/1948 sulla stampa, nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico, con gli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione delle Repubblica Italiana".

 Il signor Khaled El Shebini,  iscritto all'elenco stranieri dell'Albo dei Giornalisti di Milano, ha diritto, secondo il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia,  di assumere la direzione responsabile  del  mensile "Alnaba  Al-Araby"   anche in virtù  del comma 2 dell'articolo 19 del Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici, recepito nel nostro ordinamento con la legge  25 ottobre 1977 n. 881: "Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende  la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo e frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che, però, devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica". In sostanza questo comma estende agli stranieri extra-comunitari i principi dell'articolo 21 della nostra Costituzione e dell'articolo 10 della  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il principio dell'uguaglianza e quello della pari dignità sociale (articoli 2 e  3 della nostra Costituzione) chiudono il discorso secondo il ragionamento del presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Milano.

La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968 n. 11), ha già deciso che i cittadini stranieri (che oggi sono solo gli extracomunitari) possono esercitare la professione giornalistica  in Italia, quando  agli stessi "sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana".

 

Ecco il testo dell'ordinanza firmato dal presidente Gabriella D'Orsi:

"ALLA CORTE COSTITUZIONALE. Il cittadino egiziano EL SHEBINI KHALED, residente a Milano, iscritto all'elenco "stranieri" dell'Albo dei Giornalisti come pubblicista, ha chiesto la registrazione al Registro Stampa del Tribunale di Milano di un periodico dal titolo AL NABA AL­ ARABY, di cui si qualifica direttore responsabile, proprietario, ed esercente impresa giornalistica.

Secondo le norme attualmente in vigore tale domanda dovrebbe essere rigettata, giacché il richiedente non è né cittadino italiano (come richiesto dall' art.3 L.47/1948), né cittadino comunitario (che 1'art.9 L.52/96 ha equiparato al cittadino italiano ai fini degli art. 3 e 4 della L.47/1948).

Il pur autorevole parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, qui allegato, non risolve il problema. Infatti, la citata Convenzione di New York contiene solo una enunciazione di principi di libertà di espressione già sanciti dalla nostra Costituzione, né risulta concretamente rilevante ai fini del decidere la sentenza 11/1968 di Codesta Onorevole Corte, sempre richiamata nel parere del Consiglio, giacché nella specie non può considerarsi fatto notorio che nella Repubblica Egiziana siano negate le libertà fondamentali, né il richiedente è rifugiato politico.

Inoltre, qui si tratta di stabilire non se il richiedente possa iscriversi all'albo dei pubblicisti (cui è già iscritto) ma se possa essere direttore responsabile di un giornale.

Questo giudice non ignora che numerose sentenze della Corte hanno ritenuto non confliggenti con la libertà di stampa molte norme riguardanti l'esercizio della professione giornalistica e sulla registrazione dei periodici. (v.sent.11/68, 98/68).

Nel caso concreto, però, il rifiuto di registrazione di un giornale destinato alla comunità araba del nostro paese, solo per il fatto che il direttore responsabile indicato non è cittadino comunitario, sembra davvero confliggere con i principi di cui allo art. 2, 3 e 21 della Costituzione.

Si consideri che un tale divieto finisce per incidere proprio sulle minoranze etniche più deboli, magari guardate con sospetto da parte delle popolazione per particolari contingenze storiche o politiche. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la ricerca di un direttore responsabile italiano per il giornale sarebbe particolarmente difficoltosa, considerato anche il fatto che il direttore , per poter esercitate concretamente le funzioni di controllo demandategli dalla legge, dovrebbe avere anche una approfondita conoscenza della lingua araba e quindi le possibilità si restringono ulteriormente.

Sembra dunque a questo giudice che l'art. 3 della legge 47/1948, che consente solo ai cittadini comunitari di rivestire la carica di direttore responsabile di un periodico sia in contrasto con gli artt.2, 3 e 21 della Costituzione, tanto più in una società ormai multietnica.

                                                          P.Q.M.

Il Presidente delegato sospende il procedimento di registrazione rimette gli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunzi sulla compatibilità dell'art. 3 della L. 47/1948, nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico, con gli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione delle Repubblica Italiana".

 

 

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