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Mercoledì 18 Luglio 2007 17:03

Ritardo nei pagamenti degli editori

Scritto da  Flip
Il dlgs n. 231/2002 pubblicato in Gazzetta. Gli interessi scatteranno senza la costituzione in mora

Le nuove regole contro i ritardi nei pagamenti valgono anche per gli editori nei confronti dei giornalisti liberi professionisti. Il giudice dovrà decidere entro 30 giorni dal deposito del ricorso

Roma, 25 ottobre 2002.

I debitori, che non rispettano i termini di
pagamento fissati nelle transazioni commerciali, incorreranno
nell´obbligo di corrispondere gli interessi, fin dal giorno successivo
alla scadenza prevista. Sempre che non siano in grado di provare che
l´inadempimento sia dovuto a causa a loro non imputabile. Gli interessi
scatteranno automaticamente, senza bisogno che il creditore manifesti
in forma scritta l´intenzione di entrare in possesso del proprio
credito, e saranno calcolati sulla base della percentuale fissata dalla
Banca centrale europea. E´ quanto dispone il decreto legislativo n.
231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 249 del 23 ottobre 2002, che
dà attuazione alla direttiva comunitaria 2000/35/CE contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali. Il provvedimento prevede anche
modifiche delle norme del codice di procedura civile, che regolano la
questione, e fissa in 30 giorni il termine per la decorrenza degli
interessi moratori.
L´applicazione del decreto è limitata ai pagamenti effettuati a titolo
di corrispettivo per una transazione commerciale (consegna di merci o
prestazione di servizi, tra i quali quelli resi dai liberi
professionisti, contro il pagamento di un prezzo). Sono esclusi i
pagamenti per risarcimento danni, i debiti oggetto di procedure
concorsuali a carico del debitore e le richieste di interessi inferiori
a 5 euro. Il decreto, inoltre, prevede l´adeguamento alle regole comuni
europee sul pagamento degli interessi di mo
iché i ritardi di pagamento sono una violazione resa finanziariamente
attraente per i debitori proprio dai bassi livelli degli interessi
moratori nella maggior parte degli Stati membri.
I ritardi nei pagamenti arrecano danni soprattutto alle piccole e medie
imprese. Secondo le stime della Commissione Ue (si veda "Il Sole-24
Ore" del 19 maggio 2000), il 25% dei fallimenti delle aziende
comunitarie, con la perdita di circa 450mila posti di lavoro, sono
causati da ritardi nei saldi delle fatture. Oltre il 20% delle imprese
europee potrebbe esportare di più se le scadenze di pagamento del dlgs
saranno rispettate.
La nuova normativa riguarda anche le libere professioni. L´articolo 2
(punto c) del dlgs specifica che "ai fini del presente decreto si
intende per `imprenditore´ ogni oggetto esercente un'attività
economica organizzata o una libera professione". I debitori, tra i
quali anche gli editori, sono tenuti pertanto a rispettare i vincoli
del dlgs nei riguardi ad esempio dei giornalisti liberi professionisti
o free lance. Sono nulli anche i patti tra le parti ritenuti "iniqui"
dal giudice (oggi accade che gli editori paghino i servizi
giornalistici a distanza di 6-8 mesi dalla pubblicazione degli stessi).
Secondo l´articolo 7 "l'accordo sulla data del pagamento, o sulle
conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla
corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi
oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti
commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti
gravemente iniquo in danno del creditore. Si considera, in particolare,
gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni
oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al
debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo
con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai
propri fornitori o subfornitori termini di pagamento
ingiustificatamente pi
ghi rispetto ai termini di pagamento ad esso
concessi. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo
e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi
commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i
termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo
medesimo".
Il giudice, infine, dice l´articolo 9, "ingiunge", con decreto
motivato"da emettere entro trenta giorni dal deposito del
ricorso", "all´altra parte di pagare la somma". L´articolo 641 del Cpc
ha subito, quindi, una modifica sostanziale e positiva.

Ultima modifica Mercoledì 18 Luglio 2007 17:04

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