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“INNEGABILE DISCRIMINAZIONE”: IL TRIBUNALE DI FIRENZE DIFENDE LA PSICOLOGA NON VACCINATA  

By Roberto Fantini July 14, 2022 810

 

  • Con un decreto d’urgenza (firmato il 6 luglio scorso), la giudice della seconda sezione del Tribunale civile di Firenze, Susanna Zanda, ha temporaneamente sospeso il provvedimento dell’Ordine degli Psicologi della Toscana che impediva ad una dottoressa di Pistoia di esercitare la propria attività professionale, in quanto non vaccinata.

    Si tratta, senza alcun dubbio, di una sentenza di enorme importanza non soltanto per la sorte della diretta interessata, ma anche e soprattutto perché ha il merito di riuscire a fare chiarezza, con logica rigorosa e inequivocabile, su alcuni aspetti iniqui, liberticidi e anticostituzionali che hanno caratterizzato i provvedimenti governativi assunti nell’ambito delle martellanti campagne vaccinali condotte nel nostro Paese.

     

    Questi i punti centrali delle motivazioni della sentenza:

     

    La Costituzione Italiana, in quanto “personocentrica”, dopo la tragica esperienza rappresentata dal nazifascismo, “non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato”.

    Non è possibile ipotizzare un simile consenso se, come nel caso in questione, “i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento” si trovano coperti “non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto “militare”. ”

    Mentre, dopo due anni, non è ancora possibile conoscere la reale natura dei sieri, né quali potranno risultare essere gli effetti a medio e a lungo termine (“come scritto dalle stesse case produttrici”), è invece accertato che “nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi”.

    L’articolo 32 della nostra Costituzione, come anche “le varie convenzioni sottoscritte dall’Italia vietano l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell’interessato perché ne verrebbe lesa la sua DIGNITA’”.

    L’obbligo vaccinale imposto per poter continuare a lavorare viola gli articoli 4, 32 e 36 della Costituzione, i quali pongono al centro la persona, con l’obiettivo di difenderla “prima di tutto dallo Stato”.

    I “trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani”.

    Regolamenti “come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n. 2361/21 (…) vietano agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2”.

    Le “autorità sanitarie della Regione Toscana e il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana non possono non essere al corrente del dilagare dei contagi nonostante l’80/90 % della popolazione sia vaccinata contro Sars Cov 2 e sono anche al corrente o dovrebbero esserlo, del dilagare del contagio tra i vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi anche gravi e mortali di soggetti vaccinati” (“dati pubblicati dallo stesso Ministero della Salute”).

    Sotto “un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio” (come documentato dagli stessi report dell’AIFA).

    Il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Toscana costituisce, quindi, una “innegabile discriminazione” ai danni della dottoressa colpita, “rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e di trasmettere il virus”.

     

 

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Last modified on Thursday, 14 July 2022 22:52