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Roma, 9 dicembre 1994
Capitolo I: Costituzione e Scopi
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Capitolo II: I Soci
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Capitolo III: Gli Organi
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Capitolo IV: Assemblea Generale
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Capitolo V: Il Consiglio Direttivo
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Capitolo VI: La Presidenza
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Capitolo VII: Il Collegio dei Proibiviri e dei Revisori dei Conti
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I Responsabili regionali (e nazionali degli stati esteri)
Delibera del 12 Aprile 1995: Scarica [PDF]
Capitolo I
Costituzione e Scopi
Art.1
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E costituita l'associazione apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro denominata:
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"FREE LANCE INTERNATIONAL PRESS".
Art. 2
GLI SCOPI DELLA FREE LANCE INTERNATIONAL PRESS:
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Riunire tutti coloro che esercitano a titolo esclusivo o prevalente la libera professione nell'ambito del giornalismo scritto, grafico, fotografico e radio-televisivo, al fine di codificare e garantire i loro interessi e far rispettare una corretta deontologia professionale:
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promuovere ogni iniziativa atta ad approfondire la qualificazione professionale e diffondere la conoscenza delle problematiche connesse ai vari settori del giornalismo indipendente, dell''informazione e della comunicazione in genere.
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favorire iniziative di incontro e collaborazione con tutte le forze operanti in tale settore in Italia ed all' estero.
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Sarà incentivata la promozione di attività culturali in Italia e all'estero e favorito lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione e all'aggiornamento professionale e culturale dei soci. Al centro dell'attività dell'Associazione FREE LANCE INTERNATIONAL PRESS si pongono anche lo studio, la ricerca. il dibattito e le iniziative editoriali.
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A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà anche le seguenti attività: corsi di formazione e aggiornamento professionale; consulenze legali, fiscali e contrattuali inerenti l'attività professionale, organizzazione e promozione di tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, istituzioni di biblioteche, spettacoli, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze e altro. L'Associazione pubblicherà inoltre il proprio bollettino d'informazione.
Art. 3
La sede (legale) dell 'Associazione è in Roma, via Giuseppe Tornielli 26
Capitolo II
I Soci
Art.4
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:
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i giornalisti professionisti non vincolati da Contratto Nazionale di lavoro giornalistico da parte di editori;
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i giornalisti pubblicisti che esercitino in maniera esclusiva o prevalente la libera professione giornalistica;
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i giornalisti professionisti e pubblicisti collaboratori fissi di testate giornalistiche (articolo 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico);
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i grafici, i fotografi, i telecineoperatori e tutti coloro che con idonea documentazione, approvata dal'Ordine dei giornalisti, dimostrino di esercitare in maniera esclusiva o prevalente la libera attività giornalistica attraverso lo scritto, l'immagine o la grafica.
Art.5
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La domanda per l'iscrizione all'Associazione deve essere diretta al Consiglio Direttivo, che delibera sull'ammissione e si riserva di poter richiedere, di volta in volta, la documentazione necessaria e aggiornata.
Art. 6
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Il contributo per l'iscrizione e quello annuale saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta all'inizio di ogni anno.
Art. 7
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L'associato che non intenda più essere iscritto all'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandanta diretta al Consiglio Direttivo, restando tenuto al contributo del pagamento per l'anno in corso.
Art.8
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Perderanno di diritto la qualìtà di iscritti all 'Associazione, con esclusione dei soci fondatori, coloro che stipulano con editori di testate giornalistiche contratti di lavoro giornalistico per una durata superiore ai due anni. Dovranno darne comunicazione a mezzo lettera all'Associazione entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
Art. 9
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Il Consiglio Direttivo deferirà al Collegio dei Probiviri, per i provvedimenti di competenza, gli iscritti la cui attività contrasti con le norme e le finalità statutarie dell' Associazione, ovvero incompatibile con una corretta attività associativa.
Art. 10
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A carico degli iscritti predetti saranno adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: richiamo, censura, cancellazione.
Art. 11
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Il Collegio dei Probiviri dovrà notificare gli addebiti a mezzo lettera raccomandata A.R. all'iscritto che entro dieci giorni dovrà inviare al Collegio stesso le proprie giustificazioni.
Art. 12
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Gli iscritti morosi nei pagamenti delle quote associative per più di due anni saranno d' ufficio cancellati con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo e comunicato all'interessato.
Capitolo III
Gli Organi
Art. 13
Gli Organi dell'Associazione sono:
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1) L'Assemblea generale;
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2) il Consiglio Direttivo;
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3) La Presidenza (Presidente e Vicepresidente);
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4) Il Collegio dei Probiviri e Revisori;
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5) 1 Responsabili Regionali ( i responsabili degli altri stati esteri vengono equiparati ai regionali)
Capitolo IV
Assemblea Generale
Art. 14
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L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote annuali, i quali hanno diritto di elettorato attivo e passívo, purchè aderenti all 'Associazione almeno sei mesi prima delle elezioni delle cariche sociali e della convocazione dell'assemblea.
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E' di competenza dell'Assemblea straordinaria:
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a) modificare lo Statuto;
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b) sciogliere 1'Associazione.
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E' di competenza dell'Assemblea ordinarìa:
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a) eleggere il Consiglio Direttivo;
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b) indicare le direttivie per lo svolgimento dell'attività associativa secondo le norme statutarie;
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c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
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d) eleggere il Consiglio dei Probiviri e Revisori;
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e) eleggere i Responsabili regionali ( e nazionali degli stati esteri).
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L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamete costituita, in prima convocazione con la presenza del cinquantuno per cento degli iscritti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti rappresentati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera col voto favorevole della maggioranza degli stessi. Ogni socio può delegare un'altro socio ed intervenire all'Assemblea. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 15
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L ' Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, con avviso a mezzo lettera circolare, via fax, o mediante avviso pubblicato sul proprio organo d'informazione, con almeno 10 giorni di anticipo, una volta all'anno per approvare il bilancio e per ascoltare e discutere la relazione sull'attività, nonchè, alla scadenza del triennio, per le elezioni delle cariche.
Art. 16
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L'Assemblea straordinaria è convocata, ogni qualvolta se ne presenterà la necessità, dal ConsiglioDirettivo, su sua deliberazione o su richiesta scritta di almeno un quinto degli iscritti all'Associazione, per discutere su problemi di particolare importanza e urgenza.
Art. 17
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Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente e/o dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere anziano per età .
Art. 18
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Il seggio elettorale è composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da due scrutatori effettivi e da due supplentì. Partecipa alla composizione del seggio un segretario per la redazione del verbale e che non avrà voto nelle decisioni del seggio.
Art. 19
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L'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegiodei Probiviri e dei Revisori e dei Responsabili Regionali (compresi i nazionali esteri) avverrà sulla base di candidature avanzate da singoli, iscritte e depositate presso la segreteria dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni, corredata dalla firma di presentazione di almeno cinque iscritti aventi diritto di voto. Gli iscritti che abbiano presentato una candidatura non potranno sottoscriverne altra.
Art. 20
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La segreteria dell 'Associazione provvederà a raccogliere le candidature e verificatene la regolarità, redigerà in ordine di presentazione la lista dei candidati al Consiglio Direttivo e una lista di candidati al Collegio dei Probiviri e dei Revisori che sottoporrà all'Assemblea per la elezione.
Art. 21
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Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità quelli più anziani di iscrizione alI'Associazione ed in caso di nuova parità il più anziano per età.
Capitolo V
Il Consiglio Direttivo
Art. 22
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il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell 'Associazione e determina í modi e i tempi di attuazione delle decisioni dell'Assemblea.
Art. 23
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Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) Consiglieri eletti dall'Assemblea a maggioranza di voti e a scrutino segreto. Fa eccezione il primo Consiglio Direttivo, eletto in sede di costituzione legale dell'Associazione, composto dai soci fondatori dell'Associazione.
Art. 24
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Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i singoli membri sono rieleggibili .
Art. 25
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Il Consiglio Direttivo dopo la sua elezione sarà convocato entro 7 (sette) giorni dal Consigliere più anziano d'iscrizione all'Associazione.
Art. 26
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I componenti del Consiglio Direttivo eleggono nella prima seduta il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
Art. 27
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Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, provvede all'ammissione e alla cancellazione degli Associati. Promuove manifestazioni dell'Associazione, affida incarichi specifici ai propri membri, delega gli iscritti a particolari compiti, delibera la cancellazione degli iscritti per morosità, fissa la quota di iscrizione e quella annuale: emette decisioni sulle questioni demandategli dallo Statuto e su quelle proposte dagli iscritti, mantiene i rapporti con gli enti, le istituzioni, l'Ordine dei Giornalisti, Federeazione Nazionale della Stampa e con tutte le associazioni per le questioni attinenti alle finalità che l'Associazione persegue.
Art. 28
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il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta al mese. Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
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Esso è presieduto dal Presidente, o dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Segretario
Art. 29
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I consiglieri che, senza, giustificato motivo, si dovessero assentare per tre sedute consecutive, decadono di diritto.
Art. 30
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Il posto che, per qualsiasi motivo, risultasse vacante nella composizione del Consiglio Direttivo verrà occupato mediante subentro del primo dei non eletti.
Capitolo VI
La Presidenza
Art. 31
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Il Presidente e il Vicepresidente hanno, con firma congiunta, la rappresentanza e la firma dell'Associazione in qualsiasi sede (la Presidenza). Per le operazioni bancarie ordinarie e straordinarie sarà sufficiente la firma del Presidente (oppure quella del Vicepresidente), purchè congiunta a quella del Tesoriere.
Art. 32
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Il Presidente e il Vicepresidente promuovono e indirízzano le attività dell'Associazione secondo le finalità statutarie e le dìrettivie dell'Assemblea, attuano le diliberazíone del Consiglio Dìrettìvo; stabiliscono, sentito il Consiglio Direttivo, contatti con qualsiasi ente, associazione e autorìtà; convocano il Consiglio Direttivo e lo presiedono.
Capitolo VII
Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
Art. 33
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Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti è eletto dall' Assemblea ed è costituito da 3 (tre) membri che eleggono tra loro un Presidente, e dura in carica tre anni.. Esso verrà istituito dalla prima Assemblea, non appena l'Associazione avrà raggiunto il numero di 100 (cento) iscritti.
Art. 34
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Il Collegio ha il compito di provvedere alla applicazione delle sanzioni nei confronti degli iscritti ad esso deferiti dal Consiglio Direttivo; esamina bilanci, controlla le entrate e le uscite, riscontra i documenti giustificativi e riferisce su di essi al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
Art. 35
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Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri e Revisori è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo.
Capitolo VIII
I Responsabili regionali (e nazionali degli stati esteri)
Art.36
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I Responsabili Regionali (e nazionali esteri) saranno nominati inizialmente dal primo Consiglio Direttivo. Essi saranno scelti sulla base di criteri di rappresentatività e autorevolezza all'interno degli iscritti delle singole Regioni (e stati). I Responsabili rimangono in carica. per tre anni e sono rieleggibili. Dal secondo triennio in poi verranno eletti, a maggioranza assoluta, dagli iscritti delle.singole Regioni (e stati) nel corso dell'Assemblea generale.
Art.37
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Nella propria Regione (o stato) i Responsabili avranno la rappresentanza dell'Associazione a tutti g1i effetti ma non avranno, in nessun caso, il potere di firma.
Clausola Compromissoria
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Le controversie che nasceranno fra i soci in conseguenza del rapporto associativo, o fra i soci e l'Associazione, dovranno essere deferite per la loro soluzione ad un .collegio arbitrale formato di tre membri i quali, dopo aver sentito le partì, decideranno inappellabilmente a maggioranza come amichevoli componitori, secondo equità o senza formalità alcuna di rito.
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Gli arbitri saranno nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, che sarà Presidente del Collegio, dal Presidente del Tribunale di Roma entro 30 giorni dalla nomina del secondo arbitro.
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La nomina del secondo arbitro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla designazione del primo; in difetto la parte interessata potrà chiedere che la nomina venga effettuata direttamente dallo stesso Presidente del Tribunale di Roma.
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Analogamente si procederà per l'eventuale sostituzione.degli arbitri durante il corso dal procedimento.
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La decisione arbitrale dovrà essere emessa entro 60 giorni dall 'accettazione dei quesiti salvo proroga da concedersi dalle parti all'unanimità.
Free Lance International Press
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